Codice Etico e di Condotta
DISPOSIZIONI GENERALI
Svad Dondi, quasi 60 anni di esperienza, creatività, spirito imprenditoriale, amore per l’eleganza e la qualità. Da laboratorio familiare fondato da Anna e Alfredo Dondi ad una grande azienda che fonde perfettamente produzione seriale e manifattura artigianale. Dalle spugne ai cuscini, la produzione SVAD DONDI, grazie all’infusione continua di nuove idee, si evolve con la consapevolezza che il futuro sarebbe stato nell’arredamento tessile, nel coordinato: biancheria voluttuosa, trapunte sognanti, caldi piumini, couture e design per la casa contemporanea. Nelle collezioni SVAD DONDI lo sforzo incessante è quello di tenere sempre le antenne puntate sulle nuove tendenze, grazie ad un formidabile staff di stilisti, tecnici e marketers l’azienda osserva il mondo e le sue pulsioni estetiche, declinandole in prodotti preziosi e perfetti. Grandissima attenzione da sempre anche per la ricerca dei materiali, di altissima qualità e per la manifattura, un know-how sartoriale unico. In quest’ottica la collaborazione con la grande maison di moda BLUMARINE ha raggiunto un grande successo nel settore. Oltre a questo alla DONDI massima cura da sempre viene data alla presentazione – grandi fotografi, ambientazioni esclusive, confezioni raffinate, pubblicità – la cura del dettaglio segue tutte le fasi fino al cliente finale, sempre impeccabile. Negli anni molte linee si sono avvicendate per seguire i trends e i nuovi stili di vita, consolidate oggi in cinque segmenti importanti e mirati. DONDI, BLUMARINE HOME COLLECTION, BLUMARINE BABY, BLUMARINE ART-DE-LA-TABLE, periodicamente lanciate nelle più prestigiose fiere internazionali e soprattutto presenti nei negozi di arredo casa di alta gamma. SVAD DONDI un marchio con le antenne puntate sui gusti dell’immaginario collettivo per creare prodotti unici, emozionanti, magici.
Uno degli obiettivi prioritari di SVAD DONDI S.p.A. è quello di conseguire e mantenere posizioni competitive durevoli nel tempo salvaguardando al contempo i valori di base ed i principi dell’azione del fondatore della Società, che sono oggi patrimonio non solo della proprietà, ma di tutte le persone che vi lavorano.
La Società adotta, sia nei rapporti interni che con i terzi, un insieme di regole comportamentali dirette a diffondere, a tutti i livelli aziendali, una solida integrità etica ed un forte rispetto delle leggi che, per il raggiungimento degli obiettivi di business, sono di importanza centrale per il corretto svolgimento delle proprie attività.
Ciò premesso, il presente documento (di seguito il “Codice Etico e di Condotta” o, per brevità, il “Codice”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, secondo la miglior governance societaria, sul presupposto che la relativa osservanza costituisca condizione imprescindibile per un corretto funzionamento della Società, per la tutela della sua affidabilità e reputazione e per una sempre maggior soddisfazione della clientela, fattori questi che concorrono a determinare il successo e lo sviluppo attuale e futuro della Società stessa
SVAD DONDI impronta ai principi e ai valori del presente Codice tutte le azioni, operazioni, rapporti e transazioni poste in essere nella gestione e nell’operatività delle diverse attività aziendali.
SVAD DONDI, in particolare, vuole:
– mantenere e sostenere una gestione imprenditoriale proficua e sostenibile, ovvero fondata sui criteri ESG (Environmental, Social & Governance) attraverso l’adesione ai più elevanti standard internazionali in tema di protezione dell’ambiente, responsabilità verso il clima,
– garantire una sempre maggiore qualità dei propri prodotti e un’efficiente produzione, grazie ad una continua attività di Ricerca & Sviluppo, che sappia conformarsi alle esigenze dei clienti, del contesto in cui opera,
– motivare, sensibilizzare e valorizzare il personale quale importante autore della qualità e dell’innovazione aziendale (corsi periodici di formazione, riunioni e gruppi di lavoro),
– ricercare le soluzioni migliori per ridurre l’impatto ambientale e climatico nel processo produttivo, impegnarsi a rispettare il territorio in cui opera, coinvolgere il personale per creare una maggiore consapevolezza in tema di rispetto dell’ambiente e del clima,
– prestare attenzione e valorizzare le proprie risorse umane sostenendone la crescita professionale sulla base del merito
La Società è consapevole di appartenere ad una catena del valore nella quale possono verificarsi impatti pregiudizievoli della tutela di diritti umani, clima e ambiente, e intende adoperarsi al fine di garantire ai propri clienti, impegnati in percorsi di Sostenibilità, la propria totale adesione ai principi comportamentali dagli stessi definiti. A tal fine si impegna a strutturare un processo atto alla verifica periodica dei contenuti dei Codici Etici divulgati dai clienti e via via dagli stessi aggiornati, nonché all’integrazione degli eventuali comportamenti aggiuntivi nel proprio Codice Etico e di Condotta o comunque nell’allineamento a tali Codici del proprio Codice, che viene divulgato internamente e verso i sub-fornitori.
Con il presente Codice Etico e di Condotta, SVAD DONDI definisce, nella Sezione I, I Principi etici cui devono ispirarsi le sue attività, con l’obiettivo di diffondere una solida integrità etica e una cultura aziendale sensibile al rispetto delle leggi vigenti nei contesti in cui opera. L’impegno sui Principi è riferito agli Stakeholder dell’impresa, che in conformità ai 10 Principi degli UN Global Compact sono identificati nelle seguenti categorie:
– Azionisti e investitori
– Dipendenti, Agenti e collaboratori
– Clienti e consumatori finali
– Distributori e Partner commerciali
– Fornitori e loro dipendenti
– Concorrenti
– Amministrazioni e istituzioni pubbliche
– Comunità locali, società e ambiente circostante
L’attuazione e la credibilità dei Principi Etici esigono la coerenza fra ciò che si dichiara, da un lato, e I comportamenti che si mettono in atto, dall’altro, vale a dire le azioni che rendono operativi i principi. A tal scopo, l’azienda definisce, aggiorna e diffonde specifiche Politiche nonché, nella Sezione II del presente Codice, obblighi e divieti comportamentali finalizzati a:
definire un insieme di valori e regole di comportamento da rispettare e attuare nella conduzione degli affari e nei rapporti verso clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, concorrenti, collettività e ambiente nonché nell’organizzazione e gestione delle Società, ai fini della realizzazione di un efficace sistema di controllo delle attività tale da assicurare la
prevenzione della commissione di reati (e.g. per Italia trova applicazione il modello ex D.lgs. 231/2001). Nessuna attività o operazione aziendale può tradursi in condotte che violino la legislazione di riferimento.
mantenere e sostenere una gestione imprenditoriale proficua e sostenibile, ovvero fondata sui criteri ESG (Environmental, Social & Governance) attraverso l’adesione ai più elevanti standard internazionali in tema di protezione dell’ambiente e dei diritti umani, e contribuire alla riduzione degli impatti negativi dal punto di vista ESG attraverso la selezione di fornitori in linea con tali criteri il tutto, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, intervenendo anche con misure correttive e/o sanzioni adeguate.
La Sezione II del presente Codice Etico si rivolge e applica alla società SVAD DONDI in Italia, e, inoltre, a tutti coloro che:
rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della società o di una sua divisione (di seguito gli “Esponenti Apicali”);
appartengono al personale dipendente delle società di SVAD DONDI, ivi compresi I lavoratori a termine o a tempo parziale e i lavoratori a questi equiparati (di seguito i “Dipendenti”);
direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, collaborino con SVAD DONDI (tra cui, a mero titolo di esempio, consulenti, fornitori, agenti, rappresentanti, intermediari, etc.) e chiunque, a vario titolo, intrattenga rapporti di affari con la Società (di seguito I “Fornitori”).
Ai fini del presente Codice Etico, Sezione II, gli Esponenti Apicali, i Dipendenti e i Fornitori vengono di seguito congiuntamente definiti i “Destinatari”. I Destinatari sono pertanto tenuti a conoscere le prescrizioni del Codice Etico, Sezione II – nei limiti e per quanto a ciascuno di essi applicabile – obbligati ad osservare i principi in esso contenuti e sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni, nonché chiamati a promuoverne attivamente la sua osservanza.
SVAD DONDI si aspetta ed esige che il comportamento di tutti i Destinatari sia in linea con le previsioni del presente Codice Etico, Sezione II.
A tal fine, SVAD DONDI si impegna infatti ad assicurare la più ampia diffusione del Codice Etico a tutti i suoi Destinatari – come sopra definiti – e al pubblico più in generale, anche mediante inserimento sul sito internet della Società (www.dondi.it), nonché a far applicare I principi etici e le regole comportamentali definite nel presente Codice Etico a tutti i propri fornitori e collaboratori, anche mediante il costante aggiornamento e la sempre maggiore diffusione e implementazione del Codice stesso.
Il presente Codice Etico e di Condotta entra in vigore dal 28/10/2024, data in cui è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno approvati dal medesimo organo sociale e prontamente comunicati ai soggetti interessati.
La Società ha conferito mandato agli Esponenti Apicali di divulgare il presente Codice Etico e di Condotta per portarlo a conoscenza dei Destinatari e di tutti gli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti con la Società, mediante le più adeguate attività di comunicazione o di divulgazione dello stesso (pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine), quale ad esempio attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società (www.dondi.it) o mediante inserimento di apposita clausola negoziale nei contratti che la Società sottoscriverà con i propri Fornitori e con i propri Dipendenti al momento dell’assunzione. SVAD DONDI esige che tutti i Destinatari e qualunque altro soggetto che, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Società, conoscano adeguatamente le disposizioni del presente Codice Etico e di Condotta, Sezione II, e che le osservino scrupolosamente.
Resta inteso infatti che SVAD DONDI si propone di non avviare o proseguire alcun rapporto di collaborazione con quanti non abbiano assunto l’impegno di conformarsi alle disposizioni del presente Codice, Sezione II, o ne abbiamo violato intenzionalmente o meno le sue disposizioni.
SEZIONI I – PRINCIPI ETICI
Alla base delle scelte strategiche e dei comportamenti operativi, SVAD DONDI condivide, accetta e si conforma ai seguenti Principi Etici:
- legalità;
- eguaglianza ed imparzialità;
- trasparenza, correttezza e affidabilità;
- professionalità;
- riservatezza;
- valore delle risorse umane;
- salute e sicurezza;
- tutela dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e principi di condotta nell’approvvigionamento delle materie prime, in particolare delle specie animali;
- tutela della concorrenza;
- tutela della proprietà intellettuali e industriale;
- protezione e sicurezza delle informazioni basate sulla prospettiva del rischio.
SVAD DONDI considera il rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali condizione necessaria per lo svolgimento della propria attività e per il mantenimento del successo e della fiducia dei diversi stakeholder. La Società, pertanto, si impegna a promuovere comportamenti improntati al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei vari contesti in cui la Società stessa opera, al fine di evitare che vengano commessi reati e qualsiasi altro tipo di illecito.
SVAD DONDI tutela e promuove il rispetto della dignità umana, che non deve essere discriminata in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, alle condizioni personali e sociali, alla razza, alla lingua, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose. Tale forma di rispetto dei requisiti sociali si promuove avendo come riferimento, tra gli altri, i principi espressi dallo standard SA (Social Accountability) 8000, i principali accordi internazionali (ILO) sui diritti dei lavoratori, soprattutto in materia di lavoro minorile, e i principali requisiti in materia di responsabilità sociale, rispetto ambientale e professionalità ovvero standard similari. Conseguentemente, non sono tollerati comportamenti discriminatori nell’assunzione del personale, nella remunerazione, nella formazione, nell’accesso alle strutture della Società, nelle condizioni di lavoro e in ogni altro ambito. I Destinatari sono tenuti a collaborare attivamente per mantenere un clima improntato alla massima collaborazione, nonché al rispetto della dignità e delle competenze di ognuno
Nella gestione delle diverse attività sociali ed in tutte le relative decisioni, i soggetti ai quali il presente Codice Etico si applica devono operare con imparzialità nel miglior interesse della Società, assumendo le decisioni con rigore professionale e obbiettività secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali, in coerenza con i principi etici aziendali enucleati nel presente Codice Etico e di Condotta.
Le azioni, operazioni, negoziazioni e, più in generale, i comportamenti dei soggetti cui il presente Codice Etico e di Condotta si applica, si ispirano alla massima trasparenza, correttezza e affidabilità. Nella gestione delle attività, le informazioni rese devono essere trasparenti, veritiere, complete e accurate, e tutte le azioni e le operazioni debitamente autorizzate e correttamente registrate, nonché verificabili, legittime, congrue ed adeguatamente documentate al fine di consentire, in ogni momento, la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
La Società tutela la professionalità quale valore imprescindibile per la propria crescita e affermazione nei mercati nazionali e internazionali, pertanto SVAD DONDI promuove lo svolgimento delle attività sociali sulla base di criteri di professionalità, impegno e diligenza adeguati alla natura dei compiti e delle responsabilità a ciascuno rispettivamente affidati.
SVAD DONDI riconosce nella riservatezza una regola imprescindibile di ogni condotta. La Società assicura quindi la riservatezza delle informazioni, nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati e delle informazioni personali.
Le risorse umane rappresentano un valore indispensabile e prezioso per l’esistenza e lo sviluppo futuro di SVAD DONDI.
Al fine di valorizzare le capacità e le competenze di ciascuno, sono adottati criteri di merito e garantite a tutti pari opportunità. La gestione delle risorse umane tende al miglioramento e all’accrescimento delle capacità di ciascuno, anche attraverso attività di formazione e di aggiornamento, sempre tenendo il presente Codice Etico e di Condotta come punto fermo.
Sono garantite condizioni di lavoro che aiutino a svolgere le proprie mansioni in un clima di collaborazione, rispetto e serenità.
Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, la Società, in ciascuno dei contesti in cui opera, contrasta il lavoro minorile, astenendosi da qualsiasi forma di sfruttamento dello stesso nel rispetto delle disposizioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), e in particolare delle convenzioni tese all’eliminazione del lavoro dei bambini e all’abolizione della schiavitù e del lavoro forzato e obbligatorio.
SVAD DONDI garantisce ai propri Dipendenti luoghi di lavoro esenti da qualsiasi forma di molestia, intimidazione o violenza, coercizione mentale o fisica, bullismo, e vieta qualsiasi comportamento che possa portare ad un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo o ostile.
In aggiunta, SVAD DONDI riconosce il diritto per i propri dipendenti di formare, essere coinvolti o aderire a sindacati e/o organizzazioni industriali che difendono e promuovono i loro interessi. La Società garantisce inoltre – e richiede ai propri Fornitori – il rispetto dei contratti collettivi, la libertà di opinione e la tutela dei rappresentanti dei lavoratori. Nessuna forma di ritorsione può derivare dall’esercizio di tale diritto. La Società si impegna a mantenere un dialogo costruttivo e aperto con i rappresentanti sindacali e tutto il personale.
SVAD DONDI si impegna a predisporre e a mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro o durante le trasferte al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri Dipendenti e collaboratori.
La Società promuove la diffusione e il consolidamento tra tutti i propri Dipendenti e collaboratori di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte, richiedendo a tutti, ad ogni livello, compresi i Fornitori, comportamenti responsabili e rispettosi del sistema di sicurezza adottato e delle procedure aziendali che ne formano parte. I Dipendenti, i collaboratori e chiunque altro, a vario titolo, acceda alle strutture della Società è chiamato a concorrere personalmente al mantenimento della sicurezza e della qualità dell’ambiente di lavoro in cui opera.
I Dipendenti e collaboratori contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.
Essi devono, altresì, mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno, nel rispetto anche dell’organizzazione esistente all’interno dell’impresa.
Consapevole che un sano e corretto sistema di concorrenza contribuisce al migliore sviluppo della sua missione aziendale, SVAD DONDI osserva le norme vigenti in materia di concorrenza nei contesti in cui opera e si astiene dal porre in essere e/o dall’incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale.
La Società assicura, in attuazione del principio di osservanza delle leggi, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.
I Destinatari promuovono il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni distintivi e di tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell’autore.
La società attua dei sistemi di controllo per la sicurezza delle informazioni all’interno dell’organizzazione con particolare attenzione al mondo IT aziendale, ovvero ai processi di supporto a tutti i business dell’azienda.
Riconosce quali requisiti fondanti, in ordine alla sicurezza delle informazioni, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità.
Riservatezza, o confidenzialità, quale capacità di escludere che l’informazione sia fruita da persone o risorse sprovviste di esplicita autorizzazione da realizzarsi attraverso l’autenticazione degli utenti, contestualmente ad opportune restrizioni di accesso.
Integrità come condizione per garantire informazioni inalterate e coerenti, da realizzarsi curando l’adeguatezza delle misure di archiviazione e trasmissione, nonché la prevenzione di accessi illegittimi.
Disponibilità intesa come situazione in cui le informazioni sono prontamente raggiungibili, nel momento in cui si rendono necessarie, da garantire con sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni che funzionino sempre e correttamente.
Qualsiasi tipo di dato che influisce sulle informazioni personali segue la legislazione GDPR nell’UE e la legislazione applicabile negli altri paesi coinvolti.
SEZIONI II – CODICE DI CONDOTTA
CAPO I – ENVIRONMENTAL/PROTEZIONE AMBIENTALE
Devono essere rispettate tutte le norme e i regolamenti locali e internazionali in materia di protezione e preservazione dell’ambiente e delle comunità locali, per ogni matrice ambientale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle in materia di impatto acustico, di amianto, etc.
È fatto obbligo di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e licenze ambientali pertinenti con le attività svolte e deve fornire le comunicazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione.
Deve essere adottato un sistema di gestione ambientale ispirato ai principi e agli standard internazionali del settore.
È fatto obbligo di adottare politiche tese alla promozione di attività e processi il più possibili compatibili con l’ambiente e il clima, attraverso l’utilizzo di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale, di efficienza energetica e di uso sostenibile delle risorse, preferibilmente facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili (i.e. BAT).
Le politiche produttive aziendali devono tendere al concetto di economia circolare, alla prevenzione dell’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria e devono essere attuate per mezzo di procedure adeguate allo scopo.
Si deve collaborare con tutti coloro che prestano la propria attività, a qualsiasi titolo, nel e per la società o il Fornitore o nei confronti di qualsiasi società controllata e/o partecipata da quest’ultimo, per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali e del cambiamento climatico. Il perseguimento di standard di tutela sempre maggiori deve avvenire attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di gestione e monitoraggio dell’intera catena del valore.
Le strutture produttive devono essere costruite o convertite in maniera tale da assicurare la loro armoniosa integrazione nel contesto locale, sia esso naturale o costruito dall’uomo, e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali e dei trattati internazionali.
È fatto obbligo di rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l’impatto ambientale con riferimento, in particolare, a utilizzo di acqua, gestione dei rifiuti, emissioni atmosferiche, utilizzo di risorse energetiche.
In particolare, è necessario:
– ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas serra, con attività pertinenti lungo tutta la catena del valore;
– adottare le misure atte a limitare e – se possibile – annullare l’impatto negativo dell’attività economica sull’ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell’azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l’attività di impresa esponga l’ambiente a rischi (principio di precauzione);
– privilegiare l’adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all’ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
– promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell’impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate;
– promuovere attività e processi il più possibile compatibili con l’ambiente, attraverso l’utilizzo di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale, cambiamento climatico, di efficienza energetica e di uso sostenibile delle risorse;
– ricorrere all’approvvigionamento di materie prime e fonti energetiche non provenienti da territori o aree protette da leggi nazionali o da convenzioni internazionali ed effettuati esclusivamente tramite Fornitori impegnati nella tutela delle risorse ambientali e dei 10 Principi degli UN Global Compact;
– valutare gli impatti ambientali di tutte le attività e i processi aziendali;
collaborare con gli stakeholder, interni (es. Dipendenti) ed esterni (es. le Istituzioni e i Fornitori), per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali;
– perseguire standard di tutela dell’ambiente attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di gestione e monitoraggio della propria filiera produttiva;
– impegnarsi nella riduzione delle emissioni e nel controllo dei principali inquinanti in atmosfera e nel contrasto al processo di deforestazione;
– gestire i rifiuti prodotti nel rispetto delle normative vigenti, anche in materia di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione, adoperandosi per la tracciabilità del processo e il controllo della catena del valore;
– monitorare l’efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue industriali, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
Deve essere assicurata piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.
Infine, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.
Ogni dipendente o collaboratore della società o del Fornitore deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
Tutti i rifiuti e in particolare i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti in maniera responsabile e in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti in materia. Ci impegniamo per implementare un flusso di materiale circolare in ogni fase della produzione.
L’adozione e l’attuazione dei procedimenti di smaltimento di tutti i flussi di rifiuti potenzialmente pericolosi deve essere adeguatamente documentata. Deve essere predisposto l’adeguato stoccaggio, trattamento e riciclaggio dei rifiuti pericolosi.
I dipendenti addetti allo smaltimento dei rifiuti pericolosi devono conoscere i rischi associati a tali materiali e agire in maniera tale da tutelare sé stessi, i terzi e l’ambiente dai danni che possono derivare da tali rischi.
È necessario essere in grado di fornire in ogni momento la documentazione che attesti l’effettiva destinazione finale dei rifiuti pericolosi.
Nell’attività di gestione dei rifiuti, la Società esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:
– divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero di immissione nelle acque superficiali o sotterranee;
– divieto di mantenere rifiuti in “deposito temporaneo” al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
– divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
– divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
– divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
– divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
– divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall’azienda stessa, all’interno o meno dell’area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;
divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;
nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all’interno delle aree di proprietà della Società, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.
Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.
CAPO II – SOCIALE/IL CAPITALE UMANO
Si deve rendere accessibile la rilevante legislazione giuslavorista applicabile a tutto il personale, nella lingua locale o quantomeno in lingua inglese. In particolare, ma non in via esaustiva, devono essere pubblicate le norme in tema di minimo salariale, limiti e costo degli straordinari, orario di lavoro, ferie e permessi.
Tutto il personale deve essere assunto in forza di un contratto scritto nella lingua locale o, comunque, in una lingua accessibile a ogni dipendente. Il processo di reclutamento è di proprietà e pagato dalla società.
A tutela dei dipendenti illetterati, è necessario rendere edotti questi ultimi, con modalità e forme adeguate, delle politiche del personale, delle previsioni del contratto di impiego e dei metodi di calcolo del proprio salario.
È fatto assoluto divieto di:
– reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
– utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Si precisa che per “condizioni di sfruttamento” devono essere ricomprese le violazioni dei principi/disposizioni sottoelencate.
È possibile assumere il personale solo nel rispetto delle previsioni della International Labour Organization (in particolare, della Convenzione ILO n. 138 o delle più stringenti previsioni normative nazionali in tema di lavoro minorile) e di ogni altra Convenzione delle Nazioni Unite concernenti i diritti dei bambini.
Tutti i dipendenti dall’età minima consentita all’età di 18 anni devono essere dispensati dal compiere attività pericolose, lavorare oltre gli orari contrattuali e durante i turni notturni. Inoltre, deve ritenersi operante ogni altra limitazione prevista dalla normativa applicabile per i dipendenti di età inferiore ai 18 anni.
Tutti i dipendenti di età inferiore ai 18 anni devono essere facilmente identificabili per il tramite di qualsiasi misura utile allo scopo.
È fatto obbligo di astenersi dal servirsi di ogni forma di lavoro illegale, forzato o comunque involontario.
Tutto il personale deve essere trattato con dignità e rispetto. Non deve essere prevista alcuna forma di punizione corporale o di violenza psicologica né ogni altro abuso.
Devono essere adottate politiche chiare sulla inammissibilità delle molestie e di ogni altro abuso (es. condotte di sfruttamento legate a condizioni di lavoro, pornografia, pedopornografia, ecc.) da parte del personale di sorveglianza e sulle procedure che consentano ai dipendenti di riportare tale tipo di incidenti.
È vietato richiedere depositi monetari, garanzie finanziarie o collaterali o beni personali quale condizione di impiego, e deve definire e comunicare in modo chiaro e trasparente i termini e le condizioni in caso di anticipazioni e prestiti ai propri dipendenti al fine di non vincolarli all’occupazione.
Il diritto dei dipendenti di allontanarsi dal luogo di lavoro durante il proprio tempo libero non deve soffrire limitazione alcuna.
Non devono essere previsti addetti alla sicurezza che esercitino pressione sul personale.
dipendenti devono essere liberi di presentare le proprie dimissioni nel rispetto delle regole che disciplinano l’istituto.
Gli originali dei documenti del personale (documenti di identità, passaporti e certificati di nascita) non possono essere trattenuti dal datore di lavoro in via permanente. I dati personali devono essere protetti e seguire il GDPR europeo o qualsiasi altra legislazione nazionale corrispondente.
Non devono essere previsti depositi monetari a carico del personale, né all’atto dell’assunzione né per tutta la durata dell’impiego.
Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Società ovvero divulgare mediante il sito web della Società o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società medesime, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
È fatto obbligo di tutelare e promuovere il rispetto della dignità umana, che non deve essere discriminata in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale o di genere, alle condizioni personali e sociali, alla razza, alla lingua, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose.
Di conseguenza, non sono tollerati comportamenti discriminatori nell’assunzione del personale, nella remunerazione, nella formazione, nell’accesso alle strutture della Società o del Fornitore, nelle condizioni di lavoro e in ogni altro ambito. I dipendenti provenienti da Paesi stranieri devono godere degli stessi diritti di cui godono i dipendenti locali. Ogni onere connesso all’assunzione di dipendenti stranieri deve essere sostenuto dal datore di lavoro.
Il test di gravidanza non deve costituire una condizione per l’assunzione. Ai dipendenti non può essere imposto l’utilizzo di metodi contraccettivi. I dipendenti che beneficiano del permesso di maternità della durata determinata dalle leggi locali non devono essere licenziati o forzati a presentare le proprie dimissioni, non devono perdere la propria anzianità di servizio o subire riduzioni del proprio stipendio in misura superiore a quella consentita dalla legge, e al termine del permesso non devono essere demansionati.
Deve essere garantito il diritto di costituire o unirsi ad associazioni sindacali e il diritto di aderire a contratti collettivi nei termini consentiti dalle leggi locali.
Tutti i dipendenti devono avere il diritto di scegliere l’associazione sindacale cui aderire.
Deve essere garantito all’associazione sindacale il diritto di espletare le proprie attività durante l’orario di lavoro nei termini stabiliti dalla legislazione locale e astenersi da ogni sorta di discriminazione secondo le disposizioni previste dalla legislazione locale.
Deve essere garantito a tutto il personale il diritto di esprimere anonimamente la propria opinione mediante la predisposizione di una cassetta della posta, via e-mail o mediante ogni altro canale messo a disposizione dal datore di lavoro.
Un sistema di segnalazione è istituito rispettivamente in ciascun sito della Società.
A tutto il personale deve essere garantito almeno il salario minimo previsto dalle leggi di settore o dalla contrattazione collettiva applicabile nel luogo di svolgimento del lavoro, laddove questa preveda migliori condizioni per il dipendente.
È fatto obbligo di calcolare correttamente gli stipendi dei propri dipendenti e corrisponderli unitamente a una busta paga precisa che ne consenta la verifica.
Deve essere garantita la sicurezza del reddito, i contributi previdenziali e ogni altra previsione normativa di settore nel rispetto della legislazione applicabile. Non sono consentite deduzioni ingiustificate dalla busta paga.
Ai dipendenti deve essere corrisposto quanto previsto per ogni forma di permesso retribuito cui abbiano diritto di accedere.
Gli orari di lavoro non devono eccedere i limiti giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali legalmente previsti.
A ogni dipendente deve essere garantito almeno un giorno di riposo settimanale.
Il lavoro straordinario deve essere volontario e sempre retribuito.
All’intera catena del valore viene richiesto di applicare tali prassi.
Non è consentita l’assunzione o comunque l’utilizzo – anche per il tramite di società di somministrazione – di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
Inoltre, si ricorda che costituisce illecito penale promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso o favorirne la permanenza nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:
– il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
– la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
– la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
– gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
La pena è aumentata se i fatti di cui sopra:
– sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
– sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
Non deve essere prevista alcuna forma di violenza fisica o psicologica come pratica disciplinare.
Deve essere resa accessibile la procedura disciplinare a tutti i dipendenti nella lingua locale o comunque comprensibile ai dipendenti. La procedura deve rispettare tutte le leggi applicabili e, laddove presenti, i contratti collettivi che assicurino maggiore protezione ai dipendenti.
Tutte le azioni disciplinari devono essere eseguite nel rispetto della legge applicabile, e tale rispetto deve essere garantito dall’intera catena del valore.
È fatto obbligo di predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri Dipendenti e collaboratori.
Si devono adottare procedure atte a identificare e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, è necessario: evitare i rischi; valutare i rischi che non possono essere evitati; combattere i rischi alla fonte; adeguare il lavoro all’uomo, soprattutto per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono, quello ripetitivo e per ridurne gli effetti sulla salute; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi; dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, garantire la formazione e informazione di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa sui rischi cui gli stessi sono esposti, assicurando i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale valutati necessari rispetto al profilo di rischio rilevato; monitorare continuativamente l’efficienza del sistema a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, nel perseguimento di obiettivi di continuo miglioramento in tale delicato settore, tenere conto del grado di evoluzione della tecnica.
Piani di emergenza e procedure di intervento specifiche devono essere definite in ragione della valutazione dei rischi effettuata. Deve essere incaricato un rappresentante qualificato che assicuri a tutto il personale un luogo di lavoro sicuro e salubre.
Tutto il personale deve essere istruito sulla sicurezza del luogo di lavoro per il tramite di esercitazioni periodiche.
Tutto il personale deve essere munito di dispositivi di protezione individuale ed abbigliamento antinfortunistico richiesto dalla normativa di settore e dagli standard industriali, senza che ciò comporti costo alcuno per il personale.
Tutto il personale deve essere tenuto a indossare i dispositivi di protezione individuale per l’intera durata del turno di lavoro.
Laddove nei locali del luogo di lavoro sussista uno specifico rischio di incidenti agli occhi, devono essere disposte stazioni per il lavaggio degli occhi in luoghi rapidamente e facilmente accessibili.
I dipendenti addetti all’utilizzo di macchinari pericolosi e/o che siano a rischio di venire a contatto con alta tensione devono essere dotati di adeguate qualifiche tecniche.
In aggiunta, SVAD DONDI riconosce che l’abuso di alcol, di droghe o di altre sostanze stupefacenti simili da parte dei dipendenti può condizionare negativamente l’efficacia delle loro prestazioni e può comportare conseguenze dannose per loro stessi, per la sicurezza, per l’efficienza e produttività dei colleghi. Per questo motivo è severamente proibito l’assunzione impropria, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcol, droghe e sostanze stupefacenti simili nei locali della Società.
È necessario assicurarsi che le luci e gli allarmi di emergenza siano perfettamente funzionanti. Il percorso di evacuazione e le uscite di emergenza devono essere tenute libere e segnalate adeguatamente nella lingua locale.
L’attrezzatura antincendio deve essere fornita dal datore di lavoro e richiesta all’intera catena del valore. Deve altresì essere previsto un controllo periodico degli estintori e degli altri sistemi antincendio affinché questi siano mantenuti in buone condizioni e siano facilmente accessibili e ben distribuiti in tutto il luogo di lavoro.
La protezione dell’ambiente deve essere assicurata anche in situazioni di emergenza.
Deve essere designata una squadra antincendio e devono essere organizzate prove antincendio periodiche in conformità alle leggi locali. Tali test devono interessare tutti il personale e devono essere registrati.
La lista dei numeri di telefono di emergenza deve essere facilmente accessibile a tutti i dipendenti.
Attrezzature di pronto soccorso adeguate alle possibili esigenze devono essere disponibili e, dove previsto per legge, un medico/una infermiera qualificato/a deve essere presente durante gli orari di lavoro.
Deve essere designata una squadra per il primo soccorso che deve essere sottoposta a esercitazioni periodiche.
Deve essere conservato un rapporto aggiornato degli incidenti che non sia suscettibile di essere alterato da parte dei responsabili della sicurezza.
I locali dove si svolge l’attività lavorativa devono essere adeguati alle esigenze e conformi alle disposizioni di legge per l’utilizzo cui sono destinati. Gli edifici che ospitano detti locali devono rispettare le previsioni normative in materia edilizia. A tale scopo, deve essere prevista una specifica verifica strutturale periodica.
Il luogo di lavoro deve essere adeguatamente ventilato, pulito, illuminato e con una temperatura confortevole. Allo stesso modo, deve essere assicurato l’accesso a risorse idriche potabili.
Deve essere verificata periodicamente la sussistenza dei requisiti sopra esposti, con particolare attenzione a temperatura, luce, rumore, ventilazione e polveri.
Deve essere previsto un numero adeguato di servizi igienici, in ottemperanza alle disposizioni di legge. I servizi igienici per gli uomini e per le donne devono essere separati ed essere tenuti puliti.
Il cablaggio, gli impianti elettrici e gli altri dispositivi devono essere adeguatamente segnalati e mantenuti in buone condizioni.
Ogni macchinario deve essere dotato di un registro di manutenzione, di una dichiarazione di conformità e del manuale di sicurezza. Per i macchinari pericolosi sono adottati dispositivi di protezione e misure di prevenzione. I macchinari fuori uso devono essere adeguatamente etichettati per prevenirne l’utilizzo.La valutazione del rischio in relazione alla sicurezza e all’ambiente deve essere effettuata ogni qualvolta si acquistano nuove apparecchiature con rischi per la salute, emissioni in aria, nelle acque reflue o nell’acqua in genere. Se sono presenti un dormitorio e/o una mensa, questi devono essere conformi alle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.
CAPO III – GOVERNANCE
È fatto obbligo di essere in possesso di una licenza commerciale adeguata e deve tenere una contabilità finanziaria conforme alle previsioni normative nazionali e, comunque, accurata.
Tutte le azioni, operazioni, negoziazioni e, più in generale, ogni comportamento cui questo Codice fa riferimento devono ispirarsi alla massima correttezza, affidabilità e trasparenza.
Nell’ambito di tali attività, le informazioni devono essere rese in maniera trasparente, veritiera, completa e accurata.
Ciascuna di tali attività, inoltre, deve essere debitamente autorizzata e correttamente registrata, nonché verificabile, legittima, congrua e adeguatamente documentata al fine di consentire, in ogni momento, la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
SVAD DONDI condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio, cioè il compimento di operazioni aventi ad oggetto introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.
SVAD DONDI intende inoltre tutelarsi dal rischio di acquistare beni provenienti da attività illecita e rischi elevati in una prospettiva di sostenibilità come i rischi legati al clima o all’energia.
È fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all’autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.
È fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto del reato di Autoriciclaggio.
Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
Pertanto, non si dovrà in alcun modo essere implicati in vicende connesse al riciclaggio e all’autoriciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di provenienza illecita e, in particolare, proporre o consegnare beni provenienti da attività delittuose dallo stesso compiute.
Si dovrà quindi verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la relativa rispettabilità prima di instaurare con essi rapporti d’affari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto dei reati in materia di riciclaggio.
È fatto obbligo di rispettare tutte le norme e disposizioni applicabili, sia nazionali che internazionali, in materia di lotta al riciclaggio e autoriciclaggio, con invito a segnalare all’Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura. In particolare, gli Esponenti Apicali e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.
È vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla legge. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.)
La conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l’utilizzazione del sistema produttivo – finanziario di SVAD DONDI a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare eventuali operazioni sospette.
In ogni caso, è assolutamente vietato intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all’usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro.
Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.
É onere della Società e dei Dipendenti, nell’ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell’OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.
Deve essere promossa l’informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d’imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l’attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.
È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d’imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all’ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.
In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’ottenimento dei crediti/rimborsi d’imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.
È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti. Il divieto riguarda (i) sia l’inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l’emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l’inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrafatturazione.
È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all’occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.
È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli assets della società, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l’ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.
Rapporti con Pubbliche Amministrazioni e con altri soggetti terzi
Deve essere adottata e rispettata una politica anticorruzione in linea con quanto previsto dal presente Codice e, comunque, con la normativa di riferimento.
In particolare, i Destinatari che rappresentano la società, o agiscono nell’interesse della stessa, o intrattengono con essa rapporti di affari devono astenersi da qualunque forma di corruzione con riferimento a soggetti sia pubblici sia privati.
Le relazioni con le Amministrazioni e le Istituzioni pubbliche, nazionali, comunitarie o internazionali devono essere improntate al più rigoroso rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nonché uniformarsi ai principi di onestà, correttezza e trasparenza.
Nell’ambito delle relazioni intrattenute con le Amministrazioni e Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie o internazionali, è necessario rispettare le disposizioni legislative vigenti e, comunque, ispirarsi a principi di onestà, correttezza e trasparenza.
Nell’ambito dei rapporti intrattenuti con le Amministrazioni o Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, non si deve influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni o Istituzioni stesse e in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto loro.
Nel corso di una trattativa o di un rapporto d’affari, anche commerciale, con Amministrazioni o Istituzioni pubbliche, è fatto obbligo di astenersi dai seguenti comportamenti:
offrire o concedere opportunità di lavoro e/o vantaggi commerciali a funzionari pubblici coinvolti nella trattativa o nel rapporto, o ai relativi familiari
offrire omaggi e altre utilità, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore
rendere informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti.
In ogni caso, non è consentito corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità di qualsiasi genere ed entità a funzionari pubblici, siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti di governo, dipendenti pubblici, l’incaricato di pubblico servizio per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio, né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. Tutto ciò anche nel caso di costrizione da parte del funzionario pubblico che abusa della sua qualità o dei suoi poteri.
È vietato corrispondere o promettere denaro o altre utilità (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.) a soggetti che sfruttano o vantano relazioni (asserite o esistenti) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:
– quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul pubblico ufficiale o sull’incaricato di pubblico servizio a vantaggio della società,
come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per – – – l’esercizio delle funzioni o dei pot eri di quest’ultimo (o per il compimento di atto contrario ai doveri d’ufficio, ipotesi aggravata).
È inoltre fatto espresso divieto di farsi dare o promettere denaro o altre utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio:
– come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;
– come remunerazione da destinarsi al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l’esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (o per il compimento di atto contrario ai doveri d’ufficio: ipotesi aggravata).
Anche nei confronti dei soggetti privati, è necessario evitare di offrire e concedere direttamente o indirettamente denaro, opportunità di lavoro, omaggi o altre utilità, al fine di far commettere o omettere atti in violazione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà (e.g. per l’Italia ai sensi degli articoli 2635 e 2635 bis del Codice Civile), allo scopo di trarre indebito vantaggio per la singola società.
SVAD DONDI non ammette infatti alcuna forma di pagamento o concessione di vantaggi nei confronti dei clienti, controparti commerciali e soggetti terzi in generale, che non sia strettamente derivante da un’obbligazione negoziale o da un rapporto d’affari disciplinati da un contratto. SVAD DONDI si aspetta altresì che i propri clienti, fornitori e gli altri soggetti condividano detto principio e agiscano in conformità allo stesso.
Il Fornitore deve basare i propri rapporti con SVAD DONDI sulle necessità del proprio cliente, sulla lealtà, sulla professionalità, sulla disponibilità e tempestività nel riscontro delle richieste commerciali e sul puntuale adempimento degli obblighi assunti, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.
Gli stessi principi devono essere applicati dal Fornitore nei confronti dei propri fornitori e subfornitori e di tutta la catena del valore. Nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono pertanto rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti all’instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.
È necessario contribuire al benessere e alla crescita di tutta la comunità in cui opera. A tal fine la società e il Fornitore devono uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto delle comunità locali e nazionali, favorendo il dialogo con le stesse, con le istituzioni pubbliche che le rappresentano, le associazioni sindacali o di altra natura.
Non si deve intrattenere alcun rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti nazionali o internazionali che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità illecite o, comunque, vietate dalla legge.
Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria
È necessario dare piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collaborare attivamente nel corso delle attività ispettive.
È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l’Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.
In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.
Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all’attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a valutare liberamente l’esercizio della facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
È vietato espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Rapporti con I clienti
SVAD DONDI fonda l’attività aziendale e la conduzione degli affari sulla qualità, intesa non solo come pregio del prodotto ma anche quale attenzione alle particolari esigenze dei Clienti, sulla professionalità, sulla disponibilità e tempestività nel riscontro delle richieste commerciali e sul puntuale esame dei reclami, per un pieno soddisfacimento dei propri Clienti.
Nei rapporti con i Clienti, si dovranno adottare atteggiamenti corretti e chiari, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, la forma scritta, al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti commerciali in essere.
Si precisa che il divieto di offrire e concedere direttamente o indirettamente denaro, opportunità di lavoro, omaggi o altre utilità – specificato al punto III.3 “ANTICORRUZIONE” – “Rapporti con Pubbliche Amministrazioni e con altri soggetti terzi”, per commettere o omettere atti in violazione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà, allo scopo di tratte indebito vantaggio per la singola società, si applica anche ai rapporti con i Clienti (e.g. per l’Italia intesi come i soggetti indicati agli articoli 2635 e 2635 bis del Codice Civile). È dunque fatto espresso divieto di:
offrire, consegnare o promettere, anche per interposta persona, a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto affinché i destinatari compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell’ente per cui operano;
accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, con la finalità di cui sopra;
sollecitare o ricevere, denaro non dovuto o accettarne la promessa, per sé stesso o per altri, anche per interposta persona, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà;
sollecitare o ricevere altri vantaggi non dovuti o accettarne la promessa con la finalità di cui sopra;
costringere chicchessia al compimento o all’omissione di un atto mediante violenza o minaccia, al fine di procurare un ingiusto profitto alla Società con altrui danno;
appropriarsi di denaro o cosa mobile altrui di cui si abbia il possesso al fine di procurare un ingiusto profitto alla Società.
La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da soggetti e/o istituzioni statali o da loro personale, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all’estero.
La Società è consapevole di appartenere ad una catena del valore nella quale possono verificarsi impatti pregiudizievoli della tutela dei diritti umani del clima e dell’ambiente, e intende adoperarsi al fine di garantire ai propri clienti, impegnati in percorsi di Sostenibilità, la propria totale adesione ai principi comportamentali dagli stessi definiti. A tal fine si impegna a strutturare un processo atto alla verifica periodica dei contenuti dei Codici Etici divulgati dai clienti e via via dagli stessi aggiornati, nonché all’integrazione degli eventuali comportamenti aggiuntivi nel proprio Codice Etico e di Condotta o comunque nell’allineamento a tali Codici del proprio Codice, che viene divulgato internamente e verso i sub-fornitori.
È necessario, nell’ambito delle proprie attività imprenditoriali, evitare ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell’industria o del commercio, nonché ogni possibile condotta di concorrenza illecita, frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà industriale.
Pertanto, sono vietati comportamenti fraudolenti, espressione di pratiche commerciali disoneste e sleali, in quanto privi della correttezza ed onestà che devono sempre caratterizzare le transazioni commerciali.
Sono dunque condannati e vietati:
– la comunicazione intenzionalmente al cliente (anche solo potenziale) di informazioni non veritiere o non complete inerenti ai prodotti o ai servizi venduti;
– la consegna al cliente di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti (es. fabbricazione di prodotti avvenuta con l’utilizzo di sostanze tossiche o, comunque, vietate da Regolamenti appositi o dalla legge, discrepanze riguardanti anche qualifiche non essenziali del prodotto in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione, ecc.),
– la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.
Si deve contribuire allo sviluppo di un sano e corretto sistema della concorrenza, nel rispetto delle leggi che ne disciplinano la materia.
Inoltre, è necessario astenersi dal porre in essere e/o dall’incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale, quali lo sviamento di clientela, l’accaparramento di clienti anche tramite violazione dei principi sub par. III.3.
Nel condurre la propria attività, è necessario evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d’interessi.
Per conflitto d’interessi deve intendersi il caso in cui il soggetto coinvolto abbia un interesse diverso dallo scopo perseguito con la transazione o compia attività che possano comunque interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell’esclusivo interesse della società per cui lavora, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari che al Fornitore derivano dai rapporti intrattenuti con SVAD DONDI.
È necessario astenersi dallo svolgere attività contrarie all’interesse della Società, consapevoli che il perseguimento di tale interesse non potrà tuttavia legittimare condotte contrarie ai Principi della stessa.
In caso di conflitto di interessi, il Fornitore deve informare tempestivamente SVAD DONDI e conformarsi alle decisioni da questo assunte in proposito.
Ogni azione, operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili di riferimento; dovrà essere inoltre debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
Le scritture contabili – tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese – devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell’attività di gestione.
Deve essere promossa l’informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.
Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione deve essere conservata agli atti un’adeguata e completa documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:
– l’accurata registrazione contabile;
– l’immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti l’operazione medesima;
– l’agevole ricostruzione formale e cronologica dell’operazione;
– la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l’individuazione dei vari livelli di responsabilità.
Ciascun Dipendente opera, per quanto di sua competenza, affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione della Società sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.
Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Sarà compito di ciascun Dipendente a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici.
I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.
Ogni Esponente Apicale e Dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore, alle condizioni dei contratti di licenza e delle procedure interne aziendali.
La Società utilizza le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l’espletamento della propria attività, nel pieno rispetto delle normative in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi e delle procedure aziendali definite.
Inoltre, non è consentito installare software privi di licenza sui computer o dispositivi di proprietà e/o in uso alla Società, ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l’autorizzazione espressa del legittimo detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.
È fatto infine esplicito divieto di effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d’autore.
Fatte salve le previsioni di leggi civili e penali, in generale rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l’utilizzo degli stessi per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine della Società.
È fatto obbligo di prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l’uso di strumenti informatici. In particolare, al fine di escludere comportamenti illeciti contrari alle norme vigenti in materia informatica, è vietato ai dipendenti e agli altri soggetti che operano per conto della Società, anche tramite sistemi di terzi:
– accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o mantenersi nello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
– detenere e diffondere abusivamente codici di accesso ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, procurando, riproducendo, diffondendo o consegnando codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso oppure fornire ad altri istruzioni idonee al predetto scopo;
– diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare un sistema informatico o telematico o ad interrompere totalmente o parzialmente il suo funzionamento;
– intercettare fraudolentemente informazioni relative ad un sistema informatico o telematico (o intercorrenti tra più sistemi), ovvero impedire o interrompere illecitamente tali comunicazioni, o installare apparecchiature atte ad intercettarle;
– danneggiare informazioni, dati o programmi informatici altrui, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
– commettere frode informatica con violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.
È fatto obbligo di rispettare le procedure e istruzioni previste dalla Società in materia di privacy in favore degli interessati, ivi incluse, ma senza limitazione di, quelle che costituiscano oggetto di impegni scritti assunti in materia dalla Società in favore di terzi nella veste di eventuale responsabile esterno del trattamento.
È inoltre fatto obbligo di astenersi da pratiche di concorrenza sleale verso terzi. Il personale è tenuto a rispettare scupolosamente eventuali patti di non concorrenza stipulati con terzi ex datori di lavoro e aventi efficacia ultrattiva rispetto alla cessazione del rapporto con i medesimi, avvertendo senza ritardo per iscritto la Società di qualsiasi possibile rischio di relativa violazione.
SVAD DONDI gestisce i rapporti con i Fornitori con lealtà, correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.
La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto avvengono sulla base di valutazioni obbiettive e imparziali, fondate sulla qualità, consapevolezza ambientale, prezzo e sulle garanzie fornite anche in ordine al rispetto delle disposizioni del presente Codice e del Codice di Condotta elaborato dalla Società e da questa consegnato ai propri Fornitori.
Nei rapporti con i Fornitori, è necessario attenersi ai seguenti principi:
– l’acquisto è rimesso ad uffici dedicati;
– non sono ammesse forme di “reciprocità” con i Fornitori: i beni/servizi che la Società acquista vengono prescelti ed acquistati esclusivamente sulla base del loro valore in termini di prezzo e qualità;
– qualsiasi trattativa con un Fornitore, attuale o potenziale, deve riguardare esclusivamente i beni e i servizi oggetto di negoziazione con il Fornitore;
– il personale preposto all’acquisto di beni e servizi non deve subire alcuna forma di pressione, da parte dei Fornitori, per la donazione di materiali, prodotti e/o somme di denaro in favore di associazioni di carità/solidarietà o simili.
Nei rapporti con i Fornitori, è necessario adottare atteggiamenti trasparenti e chiari, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, la forma scritta, al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti commerciali in essere.
L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i Fornitori, attuali e potenziali, deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice.
Si precisa che il divieto di offrire o concedere direttamente o indirettamente denaro, opportunità di lavoro, omaggi o altre utilità, specificato al punto III.3 “ANTICORRUZIONE” – “Rapporti con Pubbliche Amministrazioni e con altri soggetti terzi” e “Rapporti con i clienti”, al fine di far commettere o omettere atti in violazione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà, allo scopo di trarre indebito vantaggio per la singola società, si applica anche ai rapporti con i Fornitori (e.g. per l’Italia intesi come i soggetti indicati agli articoli 2635 e 2635 bis del Codice Civile).
SVAD DONDI contribuisce al benessere e alla crescita della comunità in cui opera. A tal fine lo stesso si uniforma, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto delle comunità locali e nazionali, favorendo il dialogo con le comunità locali, le istituzioni pubbliche che le rappresentano, le associazioni sindacali o di altra natura.
È tuttavia possibile contribuire con le organizzazioni di cui sopra laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:
– legalità della cooperazione;
– finalità riconducibile alla mission della Società;
– destinazione chiara e documentabile delle risorse;
– espressa autorizzazione, da parte delle funzioni preposte, alla gestione di tali rapporti nell’ambito della Società.
È necessario improntare i propri rapporti con i rappresentanti di istituzioni politiche al più rigoroso rispetto della normativa vigente e delle direttive aziendali e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, astenendosi altresì dall’effettuare qualsiasi pressione diretta o indiretta.
Non si promuove né si intrattiene alcun genere di rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti nazionali o internazionali che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità penalmente illecite o, comunque, vietate dalla legge.
Tutti i Segnalanti, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte violazioni del presente Codice, Sezione II, devono informarne senza indugio il Legale Rappresentate con le seguenti modalità:
– segnalazione diretta;
I Segnalanti devono:
-offrire la massima collaborazione nell’accertamento delle possibili e/o presunte violazioni del presente Codice, Sezione II;
– informare i loro sub-Fornitori o altri analoghi soggetti terzi (es. partner commerciali, clienti, consulenti), con cui intercorrano relazioni d’affari, circa le prescrizioni del Codice, Sezione II, sottoponendo la clausola appositamente predisposta dalla Società.
L’osservanza del presente Codice, Sezione II deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del rapporto (di lavoro o di altra natura) intercorrente tra i Dipendenti o gi Esponenti aziendali e la Società (e.g. per l’Italia ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 cod. civ.) secondo la normativa ad essi applicabile. Di conseguenza, l’eventuale violazione delle disposizioni del Codice, Sezione II, potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge con riguardo all’irrogazione di sanzioni disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto con conseguente risarcimento dei danni in conformità alla normativa applicabile (in particolare per l’Italia, come previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva applicabile).
Il rispetto dei principi del presente Codice, Sezione II, è parte delle obbligazioni contrattuali assunte dagli Esponenti Apicali, di conseguenza l’eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute da parte degli Esponenti Apicali costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del rapporto contrattuale ed al risarcimento dei danni derivati, secondo quanto previsto dalla normativa locale applicabile. Resta parimenti inteso che le violazioni poste in essere da Esponenti Apicali della Società comporterà l’assunzione, da parte dell’organo sociale competente, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione alla natura e gravità della violazione commessa ed alla qualifica del soggetto autore della violazione, in conformità alla normativa locale applicabile.
Soggetti terzi
Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni dei terzi (fornitori, partner commerciali, clienti, collaboratori, consulenti ecc..) che intrattengono rapporti commerciali con SVAD DONDI, sia nel caso in cui il presente Codice sia accettato espressamente, sia ove esso sia stato richiamato espressamente negli accordi contrattuali o nelle condizioni generali di contratto o in ulteriore documentazione contrattuale accettata dai terzi per iscritto o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge applicabile.
Di conseguenza, l’eventuale violazione delle disposizioni del presente Codice nell’ambito delle attività rese dai terzi in favore della società può costituire causa di inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge
I soggetti terzi di cui sopra sono tenuti inoltre a verificare che i propri fornitori e subcontraenti rispettino le disposizioni quivi convenute e s’impegnano a manlevare e tenere indenne la società da eventuali danni e/o pretese di terzi derivanti e/o connesse al mancato rispetto delle disposizioni quivi previste anche da parte di propri fornitori o subcontraenti.
Al fine di consentire la verifica del rispetto degli obblighi contenuti in questo Codice i soggetti terzi s’impegnano a consentire a ogni rappresentante di SVAD DONDI e/o a ogni ispettore e/o revisore incaricato il libero accesso, anche durante l’orario di lavoro, ai locali, agli stabilimenti, agli uffici, agli impianti, alle apparecchiature, ai documenti, ai libri contabili e ai verbali, fermo restando l’impegno di SVAD DONDI di mantenere riservate le eventuali informazioni acquisite nel corso dell’ispezione. L’accesso deve essere garantito anche nei confronti delle società partecipate e dei subcontraenti della Società, senza che sia necessaria alcuna previa notifica, fermo l’impegno dei soggetti terzi ad offrire ogni assistenza che si rendesse necessaria nel corso delle ispezioni di cui sopra e a conservare tutta la documentazione rilevante e/o funzionale ai fini delle ispezioni medesime.